Il 29 ottobre scorso, con la sottoscrizione di un VERBALE DI ACCORDO  fra le Parti (Azienda ed OO.SS.), in Poste italiane sono state individuate soluzioni, comportamenti e temi attinenti la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori in Azienda.

L’Osservatorio paritetico nazionale / Comitato (O.P.N.) che si è riunito in videoconferenza il 10 novembre ha ripreso il percorso già tracciato con il verbale di cui sopra, trattando ulteriori tematiche che riguardano la salvaguardia dei lavoratori di Poste italiane, fra le altre cose l’Azienda ha illustrato alcune misure di prevenzione pandemica destinate ad essere adottate negli uffici postali (temoscanner per la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso delle sedi) ed altre utili per il personale che opera in mobilità (es. Portalettere / Recapito) di cui forniamo traccia: AZIONI INTRAPRESE PER IL CONTRASTO AL COVID_19       APP UOMO A TERRA _OPN

L’Azienda ha anche stabilito i percorsi atti a consentire sicurezza nell’assicurare i suoi servizi tenendo conto delle diverse caratteristiche dei territori in correlazione con il rischio pandemico Covid 19 (ZONE ROSSE – ZONE GIALLE – ZONE ARANCIONE): “… Per ciascuna area sono state dettate specifiche indicazioni e misure restrittive. Al fine di adottare misure coerenti con i nuovi provvedimenti governativi, in grado di permetterci di svolgere le attività produttive salvaguardando tanto la salute e sicurezza dei dipendenti che quella dei clienti, sono state definite le linee guida attraverso cui verrà gestita l’attività commerciale in Mercato Privati per ciascuna area di rischio…”

In conclusione le OO.SS. hanno predisposto il seguente comunicato unitario: ” Si è conclusa la riunione del Comitato Paritetico OPN ex Protocollo 14 marzo 2020. Le parti hanno preso atto dell’aggravarsi della curva epidemiologica che impone un rafforzamento delle misure anti-contagio. L’incontro tuttavia è stato interlocutorio, e sono stati approfonditi molti argomenti sollevati dal tavolo sindacale. Attuata una panoramica sul rispetto degli impegni assunti con il precedente verbale ed acceso un focus in merito alla regolazione degli accessi della clientela negli Uffici Postali ed al funzionamento dei termoscanner. Sul primo argomento le parti hanno sottolineato che il numero di accessi debba tener conto delle postazioni presidiate, comprese sale consulenza e corner, nonché degli stalli nel rapporto 1:1. Tale previsione vincola l’Azienda al rispetto del distanziamento sociale. L’Azienda si è riservata una ulteriore verifica. Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di chiarezza in ordine alle procedure relative a gestione dei positivi al Covid, delle quarantene, dei tamponi e dei test e dei presidi  quali le mascherine. Affrontate anche tutte le dinamiche aziendali relative alle varie tipologie di assenze riferite sia al Covid sia ai lavoratori fragili, come individuati dalla normativa vigente e anche in termini più ampi e comprensivi. Condivisa con l’azienda l’esigenza di attenuare i distacchi. A tal proposito chiesta la possibilità di evitare gli spostamenti degli MQ in pool tra i diversi Centri, soprattutto nell’ambito delle zone più a rischio. In attesa delle importanti riunioni degli OPR che rappresentano una cartina tornasole delle tante diversità presenti nelle amministrazioni locali delle varie regioni, abbiamo convenuto di analizzare l’evoluzione della materia per costruire risposte coerenti sull’intero territorio nazionale. È in lavorazione, lato azienda, un corposo e specifico comunicato al personale, da noi fortemente sollecitato, per dirimere le tante incomprensioni relative alla gestione aziendale di tutte le assenze a vario titolo e di tutti i processi riconducibili al Covid. Possibile anche la futura attivazione di un apposito help desk. In ultimo, è stata sollecitata una ulteriore iniziativa, presso i competenti organismi governativi, per ripristinare la consegna in cassetta della posta a firma. Tali temi formeranno oggetto di disamina e sintesi nel prossimo incontro del 19 p.v., unitamente agli esiti dei lavori degli OPR. Al solito vi terremo aggiornati sull’evoluzione del confronto. Le Segreterie Nazionali.” (C.f.r.doc.  10.11.2020 – Comunicato unitario – Comitato OPN )

 

PREVENZIONE E SOSTEGNI AI LAVORATORI FRAGILI, LE MISURE NORMATIVE A LORO SUPPORTO

E’ opportuno ricordare che le normative emanate dal Governo italiano e dalle Autorità sanitarie del paese nella pandemia SARS-CoV-2 stanno continuando ad interessare il mondo del lavoro sia sul piano degli aiuti alle imprese, sia nei confronti dei lavoratori e fra questi dei soggetti più deboli.

Alcune norme e richiami sono state oggetto di ulteriori illustrazioni e chiarimenti, ad esempio la categoria dei LAVORATORI FRAGILI che può beneficiare di tutele mirate, nei cui confronti esistono indicazioni operative sia da parte del Ministero della Salute (Circolare n. 38/2020 del 4 settembre scorso), sia da parte dell’INPS con il Messaggio 4157 del 9 novembre 2020.

A seguire, proponiamo i testi delle citate disposizioni che identificano situazioni, comportamenti e tutele, auspicando che l’Azienda chiarisca in un unico documento le diverse situazioni e le modalità dei trattamenti associati, soprattutto in ragione delle novità che si vanno succedendo con la modifica delle situazioni epidemiche nei diversi territori e nel decorso stesso della pandemia in atto.

Dunque, non solo consigli indispensabili da osservare (mascherine, lavarsi spesso le mani, non creare, nè partecipare ad assembramenti, se possibile contenere al massimo gli spostamenti che portano inevitabilmente ad incontrare gli altri), ma anche i trattamenti riservati a particolari categorie di lavoratori, dalle genitorialità alla cura ed assistenza dei figli in età scolare, ai LAVORATORI FRAGILI, tutte situazioni in cui prestare attenzione e particolari cure.

Circa i LAVORATORI FRAGILI estrapoliamo alcuni passi del messaggio INPS sopra citato che possono inquadrare meglio la loro situazione:

“…ai soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia. La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

… Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 dall’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro ilimiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

… Il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.

… Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Per i dettagli è necessario rifarsi alle documentazioni citate ed ai documenti che alleghiamo (fonti internet).

LAVORATORI FRAGILI INPS Messaggio numero 4157 del 09-11-2020 (1)

Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2

Verbale Comitato OPN 29_10_2020

 

PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO LEGGE SULLE MISURE DEL GOVERNO NELLA PANDEMIA COVID 19

Il 9 novembre è entrato in vigore il nuovo DECRETO del GOVERNO n. 149 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 279.

In 32 articoli e tre allegati si snocciolano tutte le misure di sostegno alle Imprese, all’Economia, al Lavoro, alla Salute, alla Famiglia e di esso riportiamo il testo evidenziandone alcune peculiarità (cfr. stralcio).

DL-149-del-09112020          Decreto n.149_9 Novembre 2020_Stralcio