L’articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti in vigore in Poste italiane e nelle altre Società del Gruppo Poste che lo adoperano (CCNL 30.11.2017) riporta la normativa che si applica ai dipendenti nel caso dell’insorgenza di una malattia, per non incorrere in contestazioni, sanzioni disciplinari e trattenute economiche relative alle giornate di assenza eventualmente non riconosciute.

Ora nel merito di una parte delle regole attuali potrebbe intervenire quanto deciso dall’INPS che con una circolare, la n. 206 del 23 settembre 2020 intitolata “Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità, indirizzata ai suoi Organi decentrati. La circolare  si occupa della casistica relativa agli accertamenti medici di controllo consentendo che: “… in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare…”

Ma per adesso nulla cambia nei rapporti fra Poste italiane ed i dipendenti dell’Azienda, almeno fino a che P.I. non deciderà di recepire la novità dell’Inps – consentendo che la variazione – anche temporanea – del domicilio comunicato all’insorgenza della malattia possa essere modificata direttamente dal lavoratore stesso usufruendo del nuovo canale dell’INPS, cioè dire con  una diversa eccezione a quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro, che andrà attuata di concerto con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulati il CCNL.

Ad oggi i lavoratori dipendenti di Poste italiane che si assentano per un evento di malattia devono “comunicare l’assenza alla Società immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l’ipotesi di comprovato impedimento. Contestualmente, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Azienda il proprio indirizzo di reperibilità, se diverso da quello già noto, anche laddove tale diverso indirizzo sia riportato nel certificato medico”. Il lavoratore che durante l’assenza abbia necessità di modificare il proprio domicilio, è tenuto a darne informativa alla Società, precisando il nuovo indirizzo di temporanea reperibilità, di norma il giorno precedente alla variazione, salvo casi di necessità ed urgenza che devono essere espressamente documentati.

Le modalità della comunicazione che avviene fra Datore di lavoro (struttura aziendale di appartenenza) e lavoratore dipendente, attualmente può avvenire con gli strumenti in uso nella legislazione ed il CCNL, cioè telefonicamente oppure con altra strumentazione probatoria legale e tempestiva certa quale il telegramma, infatti l’art. 41 del CCNL di Poste italiane recita: ”Tutte le comunicazioni di malattia di cui al presente articolo devono essere trasmesse dal lavoratore alla Struttura Aziendale di volta in volta indicata dalla Società”.

Altri datori di lavoro si sono già modernizzati da tempo introducendo nei rapporti con i loro dipendenti l’uso della comunicazione elettronica anche nei rapporti fra l’Azienda stessa ed i loro dipendenti, ma non è il caso di Poste italiane, salvo che per quanto concerne la comunicazione del cedolino di paga mensile che avviene nella mail-box di ciascun dipendente.

A seguire il testo a stralcio dell’Art. 41 del CCNL 30.11.2017 e la circolare dell’Inps cui abbiamo fatto cenno.

Art. 41 ccnl 30.11.2017

CIRCOLARE INPSCirc106 REPERIBILITA VMC 23-09-2020

 

POSTE ITALIANE RIPRISTINA LE CONSEGNE DEL RECAPITO AL DOMICILIO

Con una comunicazione aziendale diretta alle OO.SS. ed alle strutture aziendali interessate Poste italiane ha deciso di ripristinare la consegna a domicilio degli oggetti postali, adeguando alla situazione attuale del paese le disposizioni in atto .

Questo il testo della comunicazione della Società: ” PCL – Servizi a domicilio. Con riferimento all’oggetto, Vi comunichiamo che a partire dal prossimo 1 ottobre saranno riattivati i cd “servizi a domicilio”, sospesi temporaneamente causa emergenza Coronavirus. In particolare facciamo riferimento ai servizi di ritiro presso il domicilio delle raccomandate e di Posta Delivery, di ricarica Postepay e SIM e delle attività finalizzate all’identificazione per Poste ID.

Le modalità operative che il portalettere dovrà adottare per l’effettuazione dei predetti servizi sono analoghe a quelle già in uso per la consegna della corrispondenza a firma. Pertanto se il cliente indossa la mascherina il PTL potrà procedere ad effettuare il servizio richiesto; diversamente se il cliente non indossa la mascherina o si dichiara in isolamento domiciliare o Covid positivo, non potrà essere erogato il servizio a domicilio.

In allegato la nota dell’Azienda (cfr. doc. allegato):

PCL Servizi a domicilio