Intervento FAILP al Garante protezione dati personale, illegittimo il nome del dipendente su display luminoso di sportello
E del 16 novembre 2017 l’intervento con cui il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, su segnalazione del sindacato FAILP CISAL (c.f.r. doc allegato) ha dichiarato l’illegittimità dei dati trattati in violazione di legge (art. 11 comma 2 del Codice, punto 4). Il riferimento è alla scelta autonoma effettuata da Poste italiane di fare apparire sul display situato negli sportelli degli uffici postali, oltre al numero della postazione, il nome del dipendente in servizio.
Il sindacato era intervenuto per segnalare l’anomalia ed il “Garante” ha istruito un procedimento all’esito del quale ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da parte di Poste Italiane S.p.A., nei termini indicati per violazione degli articoli 3, 11, comma 1, lett.a) e d), 13 e 114 del Codice del Garante, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ritenendo di dovere vietare con effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento di chiusura dell’istruttoria, il trattamento descritto.
L’Autorità di Garanzia ha aperto un’istruttoria che si è chiusa con un provvedimento a carico di Poste italiane (c.f.r. doc. allegato), riservandosi di valutare, con autonomo procedimento, la sussistenza di violazioni amministrative in capo al titolare del trattamento.
In conclusione:
1. dichiarato illecito il trattamento, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge,
2. con effetto immediato disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali,
3. entro 30 giorni comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto vietato e prescritto nel provvedimento del Garante.
Il Garante oltre a dichiarare l’illiceità della scelta comportamento aziendale ha disposto l’immediata cessazione del comportamento lesivo della Privacy del dipendente, invitando Poste Italiane a comunicare entro 30 giorni quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto vietato e prescritto nel provvedimento che è stato emesso; inoltre si è riservata di valutare, con autonomo procedimento, la sussistenza di violazioni amministrative in capo al titolare del trattamento.
Intervento FAILP CISAL Garante privacy