Poste italiane ha informato i dipendenti della normativa che il nuovo CCNL 23 luglio 2024 applica all’istituto del “Comporto” (periodo massimo di non lavoro per malattia o infortunio, in cui il datore di lavoro non può procedere al licenziamento).

Il comunicato dell’Azienda, di cui accenniamo uno stalcio, è leggibile in calce alla notizia. (Roma 22.10.2024…. facendo seguito al Comunicato del 29 luglio u.s., pubblicato in occasione del recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane, con il presente comunicato riepiloghiamo le rilevanti modifiche introdotte relativamente alla disciplina del trattamento delle assenze per malattia di cui all’art. 41 del citato CCNL. Con specifico riferimento al periodo di conservazione del posto di lavoro, è stato eliminato il cd comporto secco che prevedeva, a fronte di assenze continuative o intervallate da periodi di ripresa del servizio inferiori a 30 giorni, il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di dodici mesi (24 in presenza di gravi patologie); pertanto, l’unico comporto adesso previsto nel CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane è il comporto per sommatoria, che considera tutte le assenze per malattia, continuative o frazionate, effettuate in un arco temporale di 48 mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, entro i limiti di conservazione del posto di lavoro e di corresponsione della retribuzione, di seguito riportati.

In particolare, nell’ambito di tale comporto per sommatoria sono previste 2 distinte tipologie, alternative tra loro: il comporto ordinario e il comporto speciale. Il comporto ordinario prevede che ciascun lavoratore, nell’arco temporale di riferimento sopra citato, abbia diritto:

  • sino al 31 dicembre 2024, alla conservazione del posto di lavoro per 24 mesi e all’erogazione della retribuzione per complessivi 18 mesi;
  • dal 1 gennaio 2025, alla conservazione del posto di lavoro per 609 giorni (corrispondenti a 20 mesi) e della retribuzione per complessivi 502 giorni (corrispondenti a 16 mesi e mezzo).

Il comporto speciale prevede, invece, che il lavoratore affetto da una delle gravi patologie elencate nell’art. 41 del CCNL e il dipendente invalido civile con disabilità certificata assunto o computato ai sensi della Legge n. 68/99* abbiano diritto – sempre nei 48 mesi antecedenti ogni ultimo episodio morboso – alla conservazione del posto di lavoro per 730 giorni (corrispondenti a 24 mesi), interamente retribuiti…. (omissis, vedi comunicato dell’Azienda).   Comunicato al Personale – Nuova disciplina del comporto per malattia ottobre 2024

* Legge n. 68/99: trattasi delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.   https://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaLavoro_occupazione/pubblicazione_raccolta_leggi.pdf

 

LE PROSSIME ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN POSTE ITALIANE – SERVIZI POSTALI

Poste italiane continua ad utilizzare le discipline del Contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 nei settori di Posta, comunicazione e logistica, per le necessità tempo per tempo occorrenti. I contingenti delle ASSUNZIONI previste nei prossimi mesi sono riportati nel prospetto che segue: (cfr. doc. allegato).

Organico flessibile