La F.A.I.L.P. CISAL e le altre Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dei dipendenti di Poste italiane hanno concluso l’intesa che consentirà di coprire le assenze dei dipendenti motivate dalla pandemia Sars-CoV-2 ed in particolare – come specificato nel verbale allegato – ne potranno beneficiare:

1) lavoratori che, a causa della situazione di “fragilità” certificata da Organo Medico Legale, ASL, Medico di Base o Medico Competente, l’Azienda non abbia potuto impiegare nella prestazione lavorativa, in quanto incompatibile con la loro condizione di salute;

2) lavoratori invitati dall’Azienda ad osservare un periodo di quarantena in quanto individuati – in ambito aziendale – quali contatti stretti di soggetto positivo, che non siano stati riconosciuti tali dalla ASL;

3) lavoratori cd “positivi a lungo termine” per i quali la ASL o il medico di base, trascorsi almeno 21 giorni di isolamento, abbiano rilasciato il certificato di rientro in comunità e che tuttavia, in assenza di tampone negativo, non abbiano potuto riprendere il servizio presso la sede;

4) lavoratori che siano risultati positivi al Covid-19 e che si siano successivamente negativizzati, che non abbiano potuto riprendere servizio in sede nelle more del parere del MCT;

5 ) lavoratori che l’Azienda abbia sospeso dall’attività per le esigenze connesse alla sanificazione degli ambienti di lavoro;

6) lavoratrici gestanti,adibite ad attività di produzione o comunque non remotizzabili, alle quali l’ITL abbia negato l’interdizione anticipata.

L’Azienda integrerà la prestazione erogata dal Fondo fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinariamente spettante a ciascun lavoratore per ogni giornata di effettiva sospensione/riduzione dell’attività.

I periodi di sospensione dell’attività lavorativa sono utili ai fini previdenziali, alla maturazione dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive e del TFR, nonché alle quote di Premio di Risultato, al sussistere delle condizioni previste dalle intese tempo per tempo vigenti. I suddetti periodi, inoltre, non verranno computati ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria.

Gli importi corrispondenti alla prestazione del Fondo, unitamente all’integrazione a carico Azienda, verranno anticipati dall’Azienda stessa a garanzia della continuità della erogazione della retribuzione a beneficio dei lavoratori interessati.

Con il verbale sottoscritto dalle Parti il 21 dicembre 2020 si forniscono risposte ai tanti lavoratori che sono stati costretti ad assentarsi dal lavoro per le ricadute della pandemia che purtroppo non accenna a diminuire i suoi effetti nefasti.

Le OO.SS. e Poste italiane si erano incontrate anche in sede di COMITATO SICUREZZA con i componenti l’Organismo Paritetico Salute e Sicurezza del lavoro.

L’Azienda si farà carico dei periodi di mancata prestazione riconducibili alle fattispecie sub 3) e 4), per le quali i lavoratori abbiano fruito di permessi a recupero o permessi non retribuiti, con riferimento all’arco temporale intercorrente tra la fine della prima fase di ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all’Accordo del 30 aprile 2020 e la data di riferimento prevista, per l’accesso al Fondo, dal presente verbale.

In allegato il testo del verbale firmato e quelo richiamato del 30 aprile c.a. che ha consentito di aggiornare il Fondo di Solidarietà dei dipendenti di Poste italiane in tempo di pandemia, a seguire il comunicato unitario delle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

Verbale accesso Fondo di Solidarietà 21 dicembre 2020

Verbale accordo modifica Fondo solidarietà 30 aprile 2020