Nel mese di giugno 2021 è previsto il pagamento del PREMIO DI RISULTATO relativo all’anno 2020 che è regolato dai contenuti del VERBALE del 23 luglio 2020 in Poste italiane (VERBALE del 30 luglio 2020 in Postel/Address), vedi allegati in calce che ne identificano i percettori nel personale a tempo indeterminato e di apprendistato in forza alla data del 31 dicembre 2020, dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle altre società rappresentate nell’intesa (Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., EGI S.p.A.,BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A.), che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno di riferimento.

L’Azienda P.I. ha reso noto che è stato raggiunto l’obiettivo nazionale previsto, cioé il livello di raggiungimento dell’indicatore “EBIT Gruppo Poste – al netto del costo del PdR di Poste Italiane valorizzato al 100%”, nonché degli altri obiettivi che determinano una percentuale di erogazione della quota del premio di risultato al 100%. Analoga comunicazione è giunta dalla Società Postel.

Il personale interessato riceverà l’importo del PDR corrispondente alla sua funzione di “Produzione” oppure “Staff” nella misura che gli compete, secondo gli importi prestabiliti nella tabella (allegato 1 del verbale di accordo), tenendo in debito conto anche rideterminazioni che possono scaturire dal succedersi degli eventi di assenza per malattia avvenuti nell’anno 2020 secondo quanto descritto nel verbale dell’intesa. Gli importi del PREMIO DI RISULTATO costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale che danno titolo alle AGEVOLAZIONI FISCALI (tassazione agevolata al 10% fino a 3.000 euro, aumentabili a 4.000 euro laddove i lavoratori siano coinvolti direttamente nell’organizzazione del lavoro) e le eventuali cifre destinate al WELFARE AZIENDALE sono totalmente detassate.

Per quanto concerne gli importi in pagamento a giugno prossimo va ricordato che gli eventi delle ASSENZE PER MALATTIA che si conteggiano nell’anno di riferimento, fatte salve le eccezioni sotto riportate (°)  riducono il PDR del 15% (quota regionale) per eventi assenze fino a 3; del 50% (quota regionale) per eventi assenze fra 4 e 5; del 75% (quota regionale) per eventi assenze fra 6 e 7; del 100% (quota regionale) per eventi assenze fra 8 e 10 ; del 50% (quota nazionale e regionale) per eventi assenze fra 11 e 13; dell’85% (quota nazionale e regionale) per gli eventi assenze superiori a 13.

Il meccanismo di disincentivazione della ripetizione degli eventi assenze per malattia ha sempre costituito un “tallone di Achille” nei rapporti fra le Parti, ma su tale questione l’Azienda ha sempre puntato fermamente ed irrinunciabilmente per frenare le microassenze ripetute nell’arco dell’anno, nonostante le argomentazioni che il sindacato ha sempre rappresentato all’altra Parte.

(°) Ogni giornata di assenza dal servizio riduce il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito nelle tabelle allegate in base ai livelli retributivi ed alle strutture di riferimento ivi indicatefatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, assenze ai sensi dell’art. 35, lett. F) del vigente CCNL (vittime di violenza di genere), permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del CCNL e ricoveri ospedalieri, ivi ricomprendendo i periodi di prognosi che vi si riconnettono, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19, nonché periodi di assenza equiparati per legge a ricovero ospedaliero per i lavoratori in condizioni di fragilità, fattispecie di assenza direttamente riconducibili all’emergenza COVID 19 per le quali sia stato previsto, nell’ambito dell’Accordo del 30 aprile 2020, il ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, permessi a recupero retribuiti di cui all’Accordo del 30 aprile 2020.

In calce il verbale dell’accordo che regola il PDR dell’anno 2020 in Poste italiane ed il comunicato della FAILP CISAL, all’intesa sono seguite ulteriori regolamentazioni nelle altre Aziende del Gruppo interessate a processi di armonizzazione, ad esempio in Postel di cui pubblichiamo il verbale di accordo ed il comunicato della Failp Cisal sugli importi in pagamento nel mese di giugno al 100%, già presenti nel nostro sito web: per gli anni successivi le Parti si riuniranno al fine di stabilire nuover misure..

FailNews _ Comunicato PDR 2020   Verbale-di-Accordo-PdR-2020

Allegato-1-Verbale-di-Accordo-23_07_2020   Allegato-2-Verbale-di-Accordo-23_07_2020

Accordo con allegati_PDR 2020 Postel_Address_30lug20  Importi del Premio di Risultato 2020