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La sicurezza nel lavoro non è un optional, lo dicono tutti, ma la praticano in pochi, salvo mettersi in regola sulla carta, un poco per placare le coscienze, ma soprattutto per non incorrere nelle pesanti sanzioni che le normative in vigore determinano sulle figure preposte alla sorveglianza sanitaria ed a sovrintendere a tale bene comune.

Ci sono siti internet che monitorano ed osservano il fenomeno delle “morti bianche” cioè i caduti sul lavoro; ne elenchiamo alcuni che sarebbe opportuno visitare periodicamente, per tenere bene in mente la portata del problema e sentirsi concretamente partecipi dei gravi lutti che accadono nel mondo del lavoro, spesso nel disinteresse di molti: un primo sito indipendente è all’indirizzo web http://cadutisullavoro.blogspot.it/ ed un altro è consultabile fra le pagine dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di “Vega Engineering” http://www.vegaengineering.com/

Un dato è emerso ultimamente, cioè che nei primi cinque mesi del 2015 si è già superata la soglia del 13,8% di crescita della mortalità dovuta agli incidenti sul lavoro rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso e che dall’inizio di questo anno i morti sul lavoro ammontano ad almeno 265, dato cui andrebbero aggiunte le altre morti  (incidenti su strade, diversamente in itinere, ecc…). 

Purtroppo ciò non avviene sempre e con la necessaria puntualità, anche perché non viene sufficientemente studiato il problema, oppure c’è sottomissione verso gli interessi economici ed organizzativi dell’impresa a volte orientati al massimo risparmio, oppure semplice disinteresse.

Per questo, ribadiamo il nostro pieno coinvolgimento sul tema della SICUREZZA e della PREVENZIONE nel lavoro, di cui siamo attori, arbitri o partecipi a seconda delle nostre rispettive funzioni; non bisogna mai aspettare che ci scappi il morto, per essere determinati a fare rispettare le regole, ma soprattutto essere consapevoli che occorre conoscerle pienamente.

Per farlo non mancano i riscontri, si va dai manuali ai libri agli opuscoli di cui è pieno internet, fino alla possibilità che nelle stesse scuole si tornino a studiare materie come l’educazione civica e la legislazione sul lavoro.

Noi intanto facciamo un focus dedicato alla SICUREZZA con una delle nostre periodiche SCHEDE FAILP che pubblichiamo in calce (cfr. doc. allegato).   

SchedaFailp 21 Sicurezza e preposti

 

POSTE ADEGUA IL MODELLO DELLA SICUREZZA AI NUOVI ASSETTI AZIENDALI

Con l’arrivo del nuovo management e le modifiche degli assetti di Poste italiane, si è reso necessario aggiornare il modello della sicurezza al mutato scenario.

Per questo, l’azienda ha deciso di individuare i nuovi “DATORI DI LAVORO” (figura attinente alla sicurezza a norma di legge) in cui sono identificate:

• n 4 strutture per le Funzioni di business aziendali (BancoPosta, Mercato Business e Pubblica Amministrazione, Mercato Privati e Poste, comunicazione e logistica);

• n. 1 struttura per tutte le restanti Funzioni di staff, per omogeneità dei processi di lavorazione, (TA). I Responsabili pro tempore delle suddette Funzioni sono stati individuati Datori di Lavoro ai fini ed agli effetti del Dlgs. 81/2008.

In allegato pubblichiamo il documento che riassume le novità di Poste italiane rispetto al modello della SICUREZZA.

Modello organizzativo sicurezza x RRLLS ppt

 

Inoltre evidenziamo alcuni concetti tratti da una sentenza della Cassazione Penale che fanno comprendere quali responsabilità promanano ai diversi soggetti d’impresa nell’esercizio delle loro funzioni, mano a mano che si passa dai livelli centrali a quelli più periferici, ovverossia più prossimi all’esecuzione vera e propria delle prestazioni lavorative

Seguono le “pillole” di diritto tratte dalla Sentenza sulla Sicurezza Cassazione Penale 37738_2013:

(omissis) Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel Testo Unico è simile a quella contenuta nella normativa degli anni 90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell’organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa. L’ampiezza e la natura dei poteri è ora anche indirettamente definita dall’articolo 16 che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa. Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli. Infine, il preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico. Per ambedue le ultime figure occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall’altro del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono. Queste definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell’azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed è ben possibile che in un’organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione.

(omissis) Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell’idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l’immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l’uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, sì declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell’imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputazione penale dell’evento al soggetto che viene ritenuto “gestore” del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio.

(omissis) Nell’occasione è stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro;