Poste, il punto su PCL, le divergenze fra AGCM ed AGCom, il Contratto di Programma 2015_2019
Gli argomenti di attualità che riguardano Poste italiane, che si intrecciano nel mese di dicembre 2015 hanno due direttrici preferenziali:
– l’una riguarda l’ufficialità del Contratto di programma 2015-2019 firmato dall’a.d. Caio e dalla ministra per il M.I.S.E., che stabilizza il quadro normativo entro cui le parti interessate dovranno espletare i propri obblighi
– l’altra il percorso sequenziale delle modifiche organizzative del servizio postale, dopo le ultime novità introdotte con la legge di stabilità 2015, dalle modifiche tariffarie nell’offerta dei prodotti postali, l’innovazione normativa che determina tariffe più care per il corriere prioritario e l’introduzione della tariffa base meno cara j + 4.
La prima questione e cioè la sottoscrizione del Contratto di programma che regola i rapporti fra Poste italiane ed il Ministero dello Sviluppo Economico, dove ha avuto un ruolo anche la stessa Autorità di regolamentazione delle comunicazioni A.G.Com. ha registrato l’appendice di una divergenza di opinioni sfociata in uno scambio di documenti ufficiali da parte di quest’ultima e dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercati.
Circa il testo del nuovo contratto di programma Poste – Mise, ne stiamo aspettiamo la pubblicazione, possiamo dire che si tratta del testo base che regolerà il Servizio Postale Universale (quello cofinanziato dal Governo con 262,4 miliardi ed ulteriori 89 milioni di euro che potranno essere versati dagli operatori privati che partecipano al finanziamento del sistema della comunicazione postale in concessione nel paese (c.d. “recapitisti” privati che alimentano attraverso propri contributi il Fondo per il sostegno del Servizio Universale postale).
SCAMBIO DI OPINIONI AGCOM ED AGCM, MA RESTANO LE DIVERGENZE
Di recente c’è stata la presa di posizione dell’Autorità Garante della Concorrenza Mercati che avrebbe fatto conoscere alcune eccezioni riguardanti la necessità di valutare una revisione del Servizio Universale, per garantire la libertà di concorrenza, soprattutto per quanto concerne i prodotti prioritari dove i servizi dei recapitisti privati (assoggettati all’Iva) e quelli di Poste italiane (esenti dall’Iva) hanno caratteristiche consimili, ma soggetti a diversità di trattamento fiscale.
Quali sono le diversità tariffarie in vigore ?
Nexive (recapitista privato) con un sistema di tracciamento completo pubblicizzato come controllato e certificato con tecnologia satellitare “Formula Certa” fa pagare prezzi (iva 22% esclusa) da 0,52 (fino 20 gr.) ad 1,00 euro (da 21 a 50 gr.) a 1,25 (da 51 a 100 gr.)
Poste italiane (recapitista ex-pubblico incaricato S.U.) fa pagare (monitoraggio con Cerca Spedizioni, tramite numero verde, via sms e in Bacheca…) attualmente le seguenti tariffe (importi non assoggettati all’Iva): Posta ordinaria (Posta 4 fino a 20 gr. cm 14 x 23,5) 0,95 euro e Posta 4 pro. 0,85 euro.
Da parte dell’A.G. COM. la risposta in qualche modo è pervenuta attraverso la delibera 662/15/CONS (testo integrale visibile all’indirizzo internet http://www.agcom.it/documents/ ) che ha confermato quanto precedentemente contenuto nella delibera 396/15/CONS, cioè che:
“4. La circostanza che la delibera n. 396/15/CONS, in coerenza con il dettato legislativo, ricomprenda nell’ambito del servizio universale il servizio di Posta Prioritaria Pro non può suscitare perplessità. Non si tratta, infatti, di un ampliamento del perimetro del servizio universale che, tra l’altro, non potrebbe essere considerato frutto di un’ autonoma determinazione di questa Autorità. In realtà, inserendo il servizio di Posta Ordinaria all’interno del servizio universale, ed affiancandolo a quello di Posta Prioritaria già esistente, è ripristinata una differenziazione di servizi di corrispondenza già prevista in un recente passato. 5. Ricomprendere all’interno del servizio universale due servizi di corrispondenza comporta, necessariamente, la necessità di una loro differenziazione: con l’ulteriore e obbligata conseguenza di dover attribuire al servizio espresso di Posta Prioritaria caratteristiche qualitativamente superiori rispetto al servizio di base di Posta Ordinaria.
FIRMATO IL CONTRATTO DI PROGRAMMA 2015-2019 POSTE ITALIANE – MISE
UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE PUNISCE L’AZIENDA
Si è trattato di una lavoratrice, addetta al recapito della corrispondenza, che si era vista assegnare una zona in città centro, ove la stessa si recava (autorizzata) in autovettura per poi effettuare il giro di recapito tutto a piedi, con peso della corrispondenza superiore a quello di altre zone, nonché della circostanza, posta in rilievo dal consulente d’ufficio, della idoneità di atti ripetitivi, quali quello di sollevamento e abbassamento del borsone, a ingenerare il quadro patologico lamentato che le ha causato lesioni (periartrite cronica scapolo omerale bilaterale) di cui la lavoratrice si è trovata affetta, ascrivibile secondo tutti i gradi di sentenza, a responsabilità esclusiva del datore di lavoro Poste Italiane s.p.a.
Avverso la sentenza (Corte d’Appello Trieste) in Cassazione aveva proposto ricorso Poste italiane s.p.a. con questi motivi motivi (stralcio):
- non è sufficiente la sussistenza di una malattia professionale a determinare la responsabilità dei datori di lavoro
- le modalità di svolgimento della prestazione da parte della lavoratrice erano state determinate arbitrariamente dalla medesima, la quale in violazione delle direttive ricevute che imponevano l’utilizzo dei motoveicolo aziendale, o previa autorizzazione, dell’autovettura personale, aveva deciso di svolgere le sue mansioni a piedi.
- che in realtà la gravosità era dipesa dalle modalità con le quali la lavoratrice aveva deciso unilateralmente di svolgere la prestazione, organizzata dal datore di lavoro con l’utilizzo di un motoveicolo
- che le modalità di svolgimento delle mansioni erano state determinate unilateralmente dal lavoratore in modo arbitrario e imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute.
La Corte aveva escluso il concorso di colpa della lavoratrice affermando che la decisione presa dalla stessa di consegnare la corrispondenza a piedi con il borsone in spalla fosse una necessità e non una scelta, pur omettendo di considerare che la sua zona di recapito prevedeva l’uso del motomezzo per la consegna della corrispondenza e che era stata la dipendente a chiedere di essere autorizzata all’uso dell’autovettura. Inoltre la Corte di Cassazione nel rigettare i motivi del ricorso aziendale avverso l’ultima sentenza di Appello aveva contestato la responsabilità aziendale sull’epoca della messa a disposizione della lavoratrice dei carrelli per il trasporto dei borsoni del recapito, la mancanza di sottoposizione a visite periodiche, l’adozione tardiva dei documento di valutazione dei rischi, le caratteristiche della zona a intenso traffico cui era stata adibita.