Sono molti i casi in cui lavoratori e lavoratrici hanno dovuto ricorrere ai Magistrati avverso il mancato rispetto dei loro diritti a potere assistere concretamente loro familiari nel rispetto di quanto sancito dalla Legge 104/1992 (tutele portatori di handicap).

L’ultimo atto di un contenzioso che ha coinvolto in giudizio Poste italiane è la Sentenza della Cassazione  Civile Ord. Sez. “L” Roma. Num. 21670 Anno 2019 del 23 agosto 2019.

“Illegittimità del trasferimento, da un ufficio postale ad altro disposto (datrice di lavoro Poste Italiane S.p.A.)”.

Il principio di diritto sancito dalla della Corte è “il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), della I. n. 183 del 2010”,che  opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’Unità Produttiva di cui all’art. 2103 cod. cív.