Poste italiane ha diffuso un comunicato indirizzato al personale in cui sintetizza la posizione datoriale in merito alla proroga prevista attualmente fino al 31 marzo 2022, circa la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire dei Congedi parentali Covid per i figli affetti da SARS CoV-2, oppure in quarantena da contatto o, ancora, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, a seguito dei provvedimenti normativi adottati dal Governo per il protrarsi della situazione epidemiologica nel Paese ( rif. Decreto Legge n. 221/2021).

Si tratta dei medesimi congedi – indennizzato al 50% della retribuzione e non indennizzato – descritti nel Comunicato al Personale del 4 novembre 2021 (in allegato) In merito al congedo indennizzato, denominato dall’INPS “Congedo parentale SARS CoV-2”, di cui si può fruirne qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza nella scuola di ogni ordine e grado frequentata dal figlio di età minore di 14 anni;
b) sia stato emesso dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente un provvedimento di quarantena a carico del figlio di età minore di 14 anni a seguito di contatto ovunque avvenuto;
c) sia stata certificata la positività all’infezione da SARS-CoV-2 del figlio di età minore di 14 anni per cui si richiede il Congedo.

Il beneficio in parola spetta, altresì, qualora per genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità, indipendentemente dall’età e dalla convivenza, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, affetto da SARS-CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con chiusura del centro diurno assistenziale.

L’INPS con il messaggio n.74 del 2022 ha comunicato la proroga fino al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del congedo in argomento, confermando le indicazioni normative già fornite nonché individuando quale unica modalità la compilazione e l’invio telematico sul portale dell’Istituto delle domande di Congedo parentale SARS CoV-2, sia in forma giornaliera che in forma oraria.

Alla luce del rilascio della procedura online da parte dell’INPS, tutte le nuove domande concernenti il beneficio in parola, dovranno essere presentate mediante i canali messi direttamente a disposizione dall’Istituto previdenziale, producendo all’Azienda esclusivamente copia della domanda inoltrata.

In particolare, la domanda di Congedo potrà essere presentata:

• tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, accedendo con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, con la Carta di identità elettronica (CIE) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

In allegato il comunicato integrale dell’Azienda che precisa le modalità delle procedure da adottare, ed in particolare: “… è possibile convertire in Congedo SARS CoV-2 anche gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario o di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 nonché dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione che ha ripristinato i “Congedi Covid”) fino al 21 dicembre 2021 (data a partire dalla quale l’INPS ha reso possibile la presentazione della specifica domanda).
La suddetta modulistica INPS dovrà, altresì, essere compilata anche da tutti coloro che dal 22 ottobre 2021 abbiano già fruito del suddetto congedo indennizzato, presentando all’Azienda la modulistica “interna”, nelle more del rilascio della procedura INPS. In mancanza, i periodi già fruiti dovranno essere giustificati con altro titolo di assenza a proprio carico. La domanda INPS (sia per i nuovi congedi che per quelli già fruiti) è infatti un requisito indispensabile per il riconoscimento del beneficio e per la corresponsione della relativa indennità nella misura del 50% della retribuzione.”

A seguire ripubblichiamo il comunicato di Poste italiane che tratta dell’argomento “CONGEDI COVID” del 4 novembre 2021 ed il testo della circolare INPS n. 189/2021, sempre in ordine a tale argomento che fra le altre indicazioni contiene…  – La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021. Si precisa altresì che nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” ad ore il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruite o da fruire in modalità oraria e il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.”

La domanda all’INPS dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: (vedi anche il messaggio INPS 4564 del 21.12.2021)

  • tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.

Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”. Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra menzionati.”

Si ricorda che il PATRONATO  “ENCAL CISAL” è presente con il personale abilitato alle pratiche dell’INPS, vedi sedi nel sito webhttps://www.encalcisal.org/le-sedi-italiane/

(cfr. doc. allegati).

Comunicato al Personale Proroga Congedi covid 17 gennaio 2022

Comunicato al Personale – Nuove indicazioni fragili e congedo Covid19 4 nov 2021

Inps_Circolare_numero_189_del_17-12-2021

Mess_inps_4564 pdf

 

RIENTRO DEI LAVORATORI DOPO ISOLAMENTO O QUARANTENA SANITARIE: OCCORRE CERTIFICAZIONE DA INOLTRARE A POSTE ITALIANE

L’Azienda ha reso noti gli schemi da adoperare per quanto concerne i rientri in servizio, dopo episodi di “isolamento o quarantena sanitaria; c’è l’obbligo di segnalare la fine quarantena / isolamento attraverso una certificazione rilasciata dal Medico di Base o da altra Autorità Sanitaria Competente. I dettagli sono nel COMUNICATO di Poste italiane in allegato:

Comunicato al Personale Indicazioni Operative Autosorveglianaza e rientro post isolamento-quarantena 18 gennaio 2022

Allegato 1 – Autodichiarazione rientro al lavoro post quarantena-isolamento – 18 gennaio 2022

Allegato 2 – Autodichiarazione autosorveglianza Contatti Stretti 18 gennaio 2022