Poste, prossimo contingente di 4.924 ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO nei servizi postali: la mappa per aree geografiche
Poste italiane ha autorizzato un gruppo di ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, che avrà luogo secondo le esigenze che si renderanno necessarie nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2023/2024.
L’azienda prosegue ad utilizzare il sistema di contratti flessibili previsto ai sensi dell’Art. 19 comma 1 del D.lgs. n. 81/2015, che nessun Governo o Parlamento ha provato fino adesso a cambiare, nonostante le pressanti richieste dei cittadini, del sindacato e dei giovani sottoposti alle incertezze del futuro lavorativo, a causa della scarsità di offerte di LAVORO STABILE (contratti a tempo indeterminato), come sarebbe auspicabile in una società moderna che vuole espandersi, dal che si evidenziano trasferimenti di giovani in cerca di migliore occupazione all’estero e la progressiva, inesorabile decrescita della popolazione italiana che continua a comprimere il rapporto occupati/ inoccupati/pensionati.
Il sistema (lavoro/contratti) necessita di un correttivo indispensabile per alimentare un equo rapporto fra i lavoratori occupati che pagano le contribuzioni all’INPS destinate alla previdenza, attraverso cui si alimenta il canale dei fondi INPS destinati ad assicurare gli assegni pensionistici dei pensionati di oggi ed il futuro della previdenza, al termine dell’attività lavorativa di ognuno.
In calce la suddivisione geografica per aree territoriali delle 4.924 ASSUNZIONI, vedi allegato “Assunzioni” in calce.
Stralcio dell’Art.19 del D.lgs. n. 81/2015
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Per il testo completo della legislazione vigente si invita a consultare la norma di cui al tema trattato.