Difesa lavoratori

Nel corso dell’attività lavorativa, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, al di là dei rapporti interpersonali sempre adeguati, può capitare di ricevere una contestazione disciplinare che addebiti atti o fatti attinenti a quelle che, a torto o a ragione, vengono considerate infrazioni del codice disciplinare presente in ogni azienda.

Incominciamo con il dire che la presenza di un codice disciplinare nel contesto lavorativo è deducibile dal Contratto collettivo nazionale di lavoro che, di norma, ha una sezione dedicata al tema.

Se prendiamo come riferimento il CCNL dei dipendenti di Poste italiane (14 aprile 2011), attualmente in vigore, troviamo il capitolo dedicato all’azione disciplinare ricompreso negli articoli 52, 53, 54 e 55 che trattano dei doveri del lavoratori, del processo disciplinare, delle tipologie delle sanzioni corrispondenti alle infrazioni (c.f.r. doc. allegato).

Allorché si riceve una contestazione disciplinare è necessario affidarsi a persone esperte dell’argomento, tenuto conto che la normativa in vigore tutela i lavoratori contemplando la possibilità di farsi assistere, nei casi considerati, da un rappresentante dell’associazione sindacale di riferimento, o designato, o della R.S.U.

La FAILP CISAL assiste i lavoratori nel corso dei procedimenti disciplinari, ove incaricata, approfondendo ogni circostanza con adeguata preparazione tecnico professionale, attraverso i rappresentanti che di volta in volta vengono designati.

 

 LA DIFESA DEL LAVORATORE (INFRAZIONI AL CODICE DISCIPLINARE)

Come comportarsi se si riceve una contestazione disciplinare?

– La contestazione è indirizzata dall’azienda al lavoratore per iscritto;

– Il lavoratore deve leggerla, interpretarla, analizzarne i riferimenti temporali per accertarne la conformità alla realtà concreta dei fatti avvenuti, o contestati;

– È utile avvalersi del sindacato di fiducia o riferimento, tramite il suo esperto a cui descrivere i fatti e narrare ogni altro elemento utile alle questioni oggetto della missiva aziendale, prima di compilare le giustificazioni; per questo è meglio concordare un urgente appuntamento con l’associazione sindacale, presentarsi con la lettera di contestazione, una cronologia dei fatti avvenuti, l’ultima busta paga, la lettera di assunzione comprovante la tipologia contrattuale, gli eventuali documenti relativi ai precedenti addebiti o contestazioni, specialmente quelli degli ultimi due anni;

– Nell’ambito dell’esame della contestazione disciplinare va concordato il tipo di giustificazioni da presentare in forma scritta, oppure si può chiedere l’audizione orale: il tempo entro cui rispondere alle contestazioni disciplinari è di 5 giorni dal recapito della contestazione stessa (compresi sabato e festivi). Nel caso che sia chiesta l’audizione orale il lavoratore può esercitare la facoltà di esservi assistito dall’associazione sindacale di riferimento, o appositamente incaricata, per il tramite di un suo rappresentante (vedi form. allegato);

– Assume particolare rilevanza nei luoghi di lavoro la presenza o assenza dell’affissione del codice disciplinare (c’è l’obbligo di renderlo noto ai dipendenti);

– Nel caso in cui la contestazione disciplinare addebiti episodi di scarsa o adeguata diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, si sottolinea che la “diligenza” deve sempre essere considerata riguardo all’attività di lavoro, cioè intesa come la giusta modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, sotto il profilo delle specifiche conoscenze professionali possedute, o corrisposte dall’azienda attraverso la formazione aziendale;

– Le ragioni del lavoratore vengono sempre sostenute nell’ambito del procedimento (diritto di difesa), senza richiamare precedenti, inoltre nelle audizioni assistite può essere preferibile fare parlare il rappresentante sindacale o di Rsu incaricato di partecipare all’audizione, opportunamente preparato all’incontro;

– Nell’ambito dell’audizione non presentare documenti scritti, salvo particolare necessità, ma citare quanto è utile per giustificarsi ed allorché la controparte chiederà di sottoscrivere il resoconto dell’audizione, valutare bene cosa si sta per sottoscrivere, eventualmente chiedendo le integrazioni o modifiche necessarie;

Il procedimento dell’audizione fornisce le giustificazioni del lavoratore e lascia al datore di lavoro ogni successiva decisione, che quest’ultimo intraprenderà nei tempi previsti dalle procedure; la comunicazione dell’esito del procedimento o del provvedimento che irroga una sanzione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in mancanza di ciò il procedimento dovrà essere considerato archiviato.

 

 IN CASO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

Qualora si voglia esercitare il ricorso all’art. 7 della legge 300/1970, in caso di irrogazione delle sanzioni disciplinari, ferma restando la facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore può promuovere, nei 20 giorni successivi al ricevimento della sanzione, anche per mezzo dell’associazione sindacale di riferimento o cui conferisce il mandato, la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato presso l’Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, composta da un rappresentante per parte, oltre ad un membro terzo designato di comune accordo, oppure nominato dalla stessa DPL. In tale caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Se il datore di lavoro, come spesso accade, non provvede a designare il suo rappresentante nel collegio, entro 10 giorni dall’invito effettuato da parte della DPL (scelta che prelude l’eventuale e successiva azione giudiziaria), la sanzione disciplinare non ha effetto. Però, il datore di lavoro avendo la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria (ove ne ravvisi l’opportunità), può chiamare il dipendente a rispondere in tale sede alle contestazioni mossegli, ed in quest’ultimo caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

 

Sezione disciplina CCNL 2011 Poste italiane

Ricorso assistenza sindacale_fase disciplinare