Poste, in data 30 giugno sono cessate le tutele (Covid19) del decreto “Cura Italia” per il personale cosiddetto “Fragile”. Ora le nuove disposizioni aziendali
Con il miglioramento delle condizioni epidemiologiche, per i lavoratori dipendenti in condizione di fragilità, stanno venendo meno alcune delle misure straordinarie che il Governo del paese aveva adottato nell’arco temporale in cui avevano particolarmente inciso gli effetti del Covid19.
Tale situazione ha determinato che il 30 giugno 2021 sono venute meno le condizioni di maggiore favore riservate ai lavoratori “fragili” e pertanto Poste italiane sta procedendo a riattivare il quadro normativo presistente alla pandemia SarS-CoV-2.
In allegato le comunicazioni aziendali che prevedono fra l’altro:
“… per effetto delle previgenti disposizioni di legge e delle relative modalità applicative adottate dall’Azienda, i lavoratori in condizione di fragilità accertata da Organo Medico Legale, dal Medico di base e/o dal Medico Competente, per i quali non fosse possibile – a causa della situazione epidemiologica – rendere la prestazione lavorativa, avevano la possibilità di fruire di un’assenza equiparata a ricovero ospedaliero ed esclusa dal comporto.
In considerazione della cessazione della tutela sopra richiamata, è quindi previsto il rientro in servizio delle risorse coinvolte, secondo le seguenti procedure:
1) Lavoratori in condizioni di fragilità Covid-19 che, per il tipo di mansione svolta, sono soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e si siano assentati per più di 60 giorni consecutivi
Nei confronti di tale personale l’Azienda disporrà nel più breve tempo possibile la visita precedente la ripresa del lavoro (ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. e-ter) da parte del Medico Competente Territoriale, dal cui esito dipende il rientro in servizio in presenza. Nelle more di tale accertamento, l’assenza sarà coperta con permessi retribuiti.
2) Lavoratori in condizioni di fragilità Covid-19 che, per il tipo di mansione svolta, non sono soggetti a sorveglianza sanitaria periodica (indipendentemente dalla durata dell’assenza) e lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica che si siano assentati per periodi non superiori a 60 giorni consecutivi
Tali risorse potranno riprendere l’ordinaria attività lavorativa, fermo restando la facoltà di richiedere all’Azienda di essere sottoposte a visita (a richiesta) da parte del Medico Competente Territoriale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), al fine di valutare l’effettiva compatibilità del proprio stato di salute con lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza; nelle more di tale accertamento, l’assenza dovrà essere giustificata con un titolo a carico del/della dipendente.
Fermo restando quanto sopra, i lavoratori per i quali il Medico di base valuti la permanenza di una condizione di salute tale da non consentire la ripresa dalla prestazione lavorativa dovranno produrre un’attestazione di malattia, rilasciata secondo le ordinarie modalità (certificazione telematica); il relativo periodo sarà imputato a titolo di malattia ordinaria, ai sensi delle vigenti previsioni legali e contrattuali (ivi incluso il computo ai fini del comporto).”
A seguire il testo completo delle comunicazioni aziendali sulla materia di cui sopra (cfr. doc. allegati).
Informativa Laroratori Fragili _ rientro in servizio
Comunicato al Personale Nuove indicazioni per i lavoratori in condizione di fragilità 9 luglio 2021