Poste italiane ha autorizzato un gruppo di ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, che avrà luogo secondo le esigenze che si renderanno necessarie nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2023/2024.

L’azienda prosegue ad utilizzare il sistema di contratti flessibili previsto ai sensi dell’Art. 19 comma 1 del D.lgs. n. 81/2015, che nessun Governo o Parlamento ha provato fino adesso a cambiare, nonostante le pressanti richieste dei cittadini, del sindacato e dei giovani sottoposti alle incertezze del futuro lavorativo, a causa della scarsità di offerte di LAVORO STABILE (contratti a tempo indeterminato), come sarebbe auspicabile in una società moderna che vuole espandersi, dal che si evidenziano trasferimenti di giovani in cerca di migliore occupazione all’estero e la progressiva, inesorabile decrescita della popolazione italiana che continua a comprimere il rapporto occupati/ inoccupati/pensionati.

Il sistema (lavoro/contratti) necessita di un correttivo indispensabile per alimentare un equo rapporto fra i lavoratori occupati che pagano le contribuzioni all’INPS destinate alla previdenza, attraverso cui si alimenta il canale dei fondi INPS destinati ad assicurare gli assegni pensionistici dei pensionati di oggi ed il futuro della previdenza, al termine dell’attività lavorativa di ognuno.

In calce la suddivisione geografica per aree territoriali delle 4.924 ASSUNZIONI, vedi allegato “Assunzioni” in calce.

ASSUNZIONI

Stralcio dell’Art.19 del D.lgs. n. 81/2015

1. Al contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  
Il  contratto puo'avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; 
    b) in assenza delle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a),  nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque  entro  il  30 aprile  2024,  per  esigenze  di  natura  tecnica,  organizzativa   o produttiva individuate  dalle parti;
    b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 
  1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata  superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni  di  cui al  comma  1,  il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla  data di superamento del termine di  dodici mesi.
  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi,  e con l'eccezione delle attivita' stagionali di  cui all'articolo  21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo  svolgimento di mansioni di pari livello e categoria  legale  e  indipendentemente dai periodi di interruzione tra un  contratto  e  l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo  si tiene altresi' conto  dei  periodi  di missione aventi  ad  oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti  tra  i  medesimi soggetti,  nell'ambito di somministrazioni  di   lavoro   a   tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro  mesi  sia  superato, per  effetto di un unico contratto o di una successione di  contratti, il contratto si trasforma in contratto a  tempo indeterminato  dalla data di tale superamento.
  3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima  di  dodici mesi, puo' essere stipulato  presso  la  direzione  territoriale  del lavoro competente per territorio.
 In caso di mancato  rispetto  della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso  si  trasforma  in  contratto  a  tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Per il testo completo della legislazione vigente si invita a consultare la norma di cui al tema trattato.