A partire dal 13 novembre corrente e fino al 15 dicembre 2023 è possibile inoltrare domanda all’Inps per ottenere il bonus di 550 euro (ex. decreto aiuti).

Ad  essere interessati sono i lavoratori dipendenti di  aziende  private (quindi anche di P.I.)  titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022 / 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un  mese in  via  continuativa, complessivamente  non  inferiori  a  sette settimane e non superiori a venti  settimane,  dovuti  a  sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della  domanda, non siano titolari di altro  rapporto  di  lavoro  dipendente  ovvero percettori della  (NASpI) “Nuova  prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per l’Impiego” o di un trattamento  pensionistico,

Il bonus deve essere chiesto a domanda dell’interessato e l’indennità può essere riconosciuta solo una volta all’anno al medesimo lavoratore.  I lavoratori di cui trattasi sono quelli con contratti part time ciclico verticale (o multi-periodale), cioè coloro con rapporto di lavoro in cui la riduzione non riguarda l’orario giornaliero, ma il lavoro che si svolge solo in determinati periodi nel corso della settimana, mese o anno.

L’Inps ha emanato le istruzioni operative da seguire per ricevere il bonus per le prestazioni lavorative effettuate sia nel 2022, sia nel 2023, come previsto dal “Decreto aiuti” e sono stati riaperti i termini per inviare la propria domanda.

Le regole su come funziona la misura per il 2023 (relativa quindi alle prestazioni lavorative dell’anno 2023) e quelle dell’anno precedente sono visibili nel sito web dell’Inps https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.11.messaggio-numero-3977-del-10-11-2023_14313.html .

Nel 2024 – per le prestazioni lavorative svolte nel 2023 – perverranno successivi chiarimenti da parte dell’INPS.  Ribadiamo che il termine ultimo per inserirsi in procedura e chiedere il bonus scade il 15 dicembre 2023.

Il testo dell’articolo18. – Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico   

  1. La disposizione  di  cui  all’articolo  2-bis,  comma  1,  del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella  parte  in  cui  prevede  il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo  parziale  ciclico  verticale  nell’anno  2021,  si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale  che  prevede  periodi  non interamente lavorati  di  almeno  un  mese  in  via  continuativa,  e complessivamente non inferiori a sette settimane e  non  superiori  a venti settimane,  dovuti  a  sospensione  ciclica  della  prestazione lavorativa.  
  2. Per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di  aziende  private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un  mese in  via  continuativa,  e  complessivamente  non  inferiori  a  sette settimane e non superiori a venti  settimane,  dovuti  a  sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della  domanda, non siano titolari di altro  rapporto  di  lavoro  dipendente  ovvero percettori della  Nuova  prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento  pensionistico,  è  attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.  L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.  
  3. L’indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale  della  previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.  Qualora dal   predetto   monitoraggio   emerga   il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.