Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL dei dipendenti di Poste italiane, constatate le condizioni in cui si continua ad operare in alcune realtà territoriali, hanno dato mandato alle loro Strutture decentrate di vigilare sulla corretta applicazione dei disposti del PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER L’EMERGENZA DA CORONA VIRUS nei locali aziendali dove il personale postale è chiamato a prestare servizio.

I lavoratori di Poste italiane hanno il DIRITTO DI ESSERE TUTELATI NELLA LORO SALUTE, allorché vengono chiamati a prestare servizio, come previsto da tutte le norme in vigore con l’emergenza COVID 19 e l’infezione crescente del virus pandemico!

Pertanto, le OO.SS. hanno preavvisato Poste italiane del persistere di situazioni deficitarie rispetto alle misure di prevenzione previste dalle norme varate dal Governo, per questo è stata inviata una DIFFIDA che prevede fra l’altro: “... La sottoscrizione, altresì, del Protocollo condiviso dalle Parti Sociali, in data 14 marzo, nel raccomandare accordi veri e sostanziali all’interno delle aziende, ha offerto una risposta operativa importante in tema di sicurezza anti-contagio. Cardine dell’intero documento condiviso è l’affermazione che …… .la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Trattasi di un assunto da rafforzare sempre più, giorno dopo giorno, stante l’aggravarsi della crisi sanitaria e l’intensificarsi dei processi di erogazione dei servizi (vedi prossima fase pagamento pensioni).  non essendo ormai tollerabile ogni ulteriore forma di ritardo, precisiamo, con estrema chiarezza, che stanno partendo sul territorio precise indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di assenza dei Dispositivi di Protezione Individuale, adendo anche la competenza delle Autorità Sanitarie preposte”.

In allegato il testo integrale della LETTERA – DIFFIDA inviata all’Azienda.

E’ stata prevista da Poste italiane una convocazione dell’O.P.N. ai sensi dell’ultimo accordo sulll’emergenza COVID 19 per la giornata del 25 marzo, vi terremo informati sullo sviluppo della situazione.

L’Azienda ha anche creato una piattaforma per facilitare le comunicazioni con il personale nell’attuale condizione di emergenza sanitaria, come è visibile nell’intranet “Noidi Poste”, dove appare il comunicato che permette a tutti i lavoratori (Operatori di sportello,  Operatori Corner e Operatori di accoglienza) di aprirsi un indirizzo elettronico attraverso cui dare o ricevere comunicazioni con le relative istruzioni, ma ovviamente si trattadi un suggerimento piuttosto che di una disposizione, fatti salvi i canali previsti per il personale che opera in smart working.

 

DIFFIDA OO.SS._COVID 1          Protocollo_SSL_emergenza_Covid-19

 

NUOVO DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERMA GLI OBBLIGHI E LE MISURE ANTIPANDEMICHE DA RISPETTARE

Il 24 marzo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato diramato il comunicato stampa sull’ultima riunione del CDM che ha definito il testo di un nuovo DECRETO  contenente diverse misure fra cui:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il nuovo Decreto inoltre, nel caso in cui venissero infrante le regole previste dai provvedimenti normativi ed Ordinanze in vigore per l’emergenza da COVID 19, fissa le sanzioni da applicare, cioè “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Nel sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri è leggibile il COMUNICATO STAMPA diramato al termine della seduta del C.D.M. del 24 marzo.

A seguire il testo integrale del nuovo provvedimento del Governo.