Poste, una comunicazione aziendale chiarisce gli effetti del Decreto Rilancio, convertito in legge. La gestione dei congedi covid ed il bonus servizi baby sitting
L’Azienda, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ha emanato una comunicazione ai dipendenti che contiene approfondimenti sulla gestione del rapporto di lavoro in materia di CONGEDI COVID e SERVIZI BABY SITTING.
Fra l’altro, la nota aziendale affronta il tema del congedo parentale COVID indennizzato al 50% previsto per i lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni o portatori di handicap grave senza limite di età (purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale), la nuova previsione normativa estende l’arco temporale entro cui beneficiare dell’istituto ampliando la possibilità di fruizione fino al 31 agosto 2020, fermo restando il limite massimo di 30 giorni complessivi che non è stato oggetto di ulteriore incremento.
Altra novità introdotta dalla Legge n. 77/2020 è la possibilità di fruire, a decorrere dal 19 luglio 2020, del congedo COVID indennizzato oltre che in modalità giornaliera anche in forma oraria, analogamente a quanto previsto per il congedo parentale ad ore. I lavoratori in possesso dei requisiti, che intendano avvalersi del congedo parentale COVID indennizzato ad ore, devono presentare domanda telematica direttamente all’INPS, secondo le procedure che saranno rese disponibili dall’Istituto producendo inoltre alla Funzione di Gestione di riferimento il modello “Richiesta congedo Covid indennizzato ad ore”, allegato al presente Comunicato. Nelle more dell’implementazione delle suddette procedure da parte dell’INPS, il lavoratore potrà fruire del congedo in modalità oraria presentando alla Gestione il suindicato modello.
Inoltre viene affrontato il nodo della compatibilità del congedo COVID indennizzato con il Bonus Baby-sitting e con quello per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia si conferma quanto indicato nelle Circolari INPS n. 73/2020 e 81/2020, con cui l’Istituto ha chiarito il concetto di alternatività tra i benefici, precisando che: – in assenza di richieste di fruizione di congedo COVID, il lavoratore potrà beneficiare dell’intero importo del Bonus, pari a 1200 euro complessivi per nucleo familiare; – in caso di fruizione fino ad un massimo di 15 giorni complessivi di congedo Covid tra i genitori, il lavoratore potrà presentare una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro complessivi per nucleo familiare; – in caso di fruizione di periodi di congedo COVID superiori a 15 giorni complessivi tra i genitori, il lavoratore non potrà beneficiare di alcun importo a titolo di Bonus. Alla luce del principio di “alternatività” tra le due prestazioni per i medesimi lavoratori beneficiari, la scelta della corresponsione del Bonus Baby-sitting è estesa fino al 31 agosto 2020 analogamente al termine per la fruizione del congedo COVID.
In allegato la nota di Poste italiane ed il modello di domanda per chiedere i congedi.
Comunicato al personale Conversione in Legge del Decreto Rilancio Richiesta congedo Covid indennizzato ad ore