Poste, contratti a tempo determinato nei mesi del Covid 19, possibile la proroga: nota dell’Isp. Naz.le Lavoro: la posizione Aziendale e la richiesta OO.SS. di incontro
Le Aziende nei mesi del Covid sono state interessate da provvidenze governative tese ad agevolare il lavoro (es. smart-working, nuove assunzioni agevolate, blocco dei licenziamenti, uso della Cassa Integrazione).
Fra le diverse misure ce n’è una che può interessare i lavoratori e le lavoratrici di Poste italiane assunti con contratti temporali / flessibili, ad esempio quelli a tempo determinato.
Nel merito, analizzando poi le diverse specie di ogni singolo contratto, può valere quanto previsto dal decreto del Governo del mese di agosto 2020 D.L. n. 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” richiamato ed illustrato nelle sue particolarità da una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (link https://www.ispettorato.gov.it/it che pubblichiamo in calce, evidenziando di seguito la parte che ci può maggiormente interessare riguardante l’Art. 8 del decreto in questione:
“Art. 8 – contratti a termine. La disposizione interviene sull’art. 93 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/2020), modificando integralmente il primo comma e abrogando il comma 1 bis.
Nello specifico si consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato nato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015.
Sul punto, in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.
La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Occorre altresì chiarire che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.
L’art. 8 abroga poi il comma 1 bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19 (cfr. nota INL n. 468 del 21 luglio u.s.). Al riguardo, si ritiene che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.
Infine, va chiarito che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva resta subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (cfr. INL nota prot. n. 8120/2019).”
In allegato il documento dell’I.N.L. (nota n. 713/2020) pubblicato nel sito web delll’Ispettorato.
Contratti a termine e proroghe_1609 pdf
LA POSIZIONE AZIENDALE IN MERITO ALLE PROSSIME ASSUNZIONI (2.719 RISORSE IN P.C.L.) CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
L’Azienda ha chiarito la sua posizione in merito alle prossime assunzioni con contratti di lavoro flessibili, che spesso sono utilizzati nella Funzione P.C.L. (Recapito e Lavorazioni interne), anche e soprattutto in ragione dei picchi di traffico e delle sostituzioni temporanee (un ulteriore contingente di 2.719 risorse) che saranno reperite ricorrendo alle prescrizioni contenute nel decreto governativo dell’agosto scorso.
“L’art 8 del Decreto Legge n. 104/2020 (convertito in Legge n. 126/2020), derogando temporaneamente al regime vigente, consente di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, per una sola volta e per un massimo di 12 mesi nel limite dei 24 mesi complessivi, senza necessità di apporre una causale.
In considerazione di quanto sopra, in tutte le province interessate dalle assunzioni a termine l’Azienda sta procedendo a contattare i lavoratori rientranti nel bacino dei potenziali aderenti alle stabilizzazioni previste dagli accordi in materia di Politiche Attive del Lavoro, che abbiano già lavorato con contratto a tempo determinato per non più di 23 mesi e non meno di 12 mesi e 1 giorno. Le chiamate vengono effettuate su base provinciale rispettando un ordine decrescente di anzianità di servizio prestato e proponendo un contratto di durata tale da non determinare il superamento di 24 mesi complessivi (pari a uno, due o tre mesi interi in funzione del periodo già lavorato).
Posto che le disposizioni di legge non pongono alcun vincolo o criterio nell’individuazione dei lavoratori da rinnovare, rimettendo qualsiasi valutazione all’Azienda, la soluzione indicata consente di non inficiare il meccanismo delle graduatorie di accesso alle stabilizzazioni, tanto più se si considera che i periodi lavorati per effetto di tale rinnovo non sono utili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato relative al 2020 – per le quali il punteggio è aggiornato alla data del 31 luglio 2020 – mentre saranno computati nelle eventuali stabilizzazioni che saranno realizzate a partire dal 2021.”
Nel merito delle scelte aziendali, le OO.SS. (Segreterie Nazionali) hanno comunque chiesto un urgente incontro con l’Azienda.
In allegato la documentazione aziendale (cfr. doc. allegato).
Informativa OOSS rinnovi CTD Decreto Agosto 22.10.2020 – RINNOVO CTD RICHIESTA DI INCONTRO